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Prestazioni di chirurgia e medicina estetica soggette ad IVA a partire dal 2024: ecco le eccezioni

La Legge 191/2023 ha portato con sé importanti modifiche nel panorama della medicina estetica, impattando direttamente sulle prestazioni offerte da medici, chirurghi e professionisti del settore sanitario.

Fino al 17 dicembre 2023, le prestazioni di medicina e chirurgia estetica godevano dell'esenzione dall'IVA. Tuttavia, con l'entrata in vigore del D.L. 145/2023, queste prestazioni sono ora soggette all'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota stabilita al 22%.

Questo cambiamento ha richiesto un adattamento significativo da parte dei professionisti del settore, che ora devono considerare attentamente l'impatto fiscale delle loro attività.

Prestazioni soggette all'IVA

Il D.L. 145/2023, indica con precisione le prestazioni di chirurgia e medicina estetica che sono ora soggette all'IVA al 22%.

Sono inclusi tutti gli interventi quali l'iniezione di filler, trattamenti laser per la rimozione di tatuaggi o cicatrici, e molte altre procedure mirate al miglioramento dell'aspetto estetico, ad esempio:

  • Iniezioni di Botox
  • Peeling chimici
  • Microneedling
  • Trattamenti per la cellulite

È importante che i professionisti del settore comprendano appieno quali servizi rientrano in questa categoria, al fine di adeguare la loro pratica e i relativi sistemi di fatturazione.

Le eccezioni: esenzione per finalità terapeutica

Una delle questioni cruciali che sorge in seguito a questi cambiamenti riguarda le prestazioni che conservano l'esenzione dall'IVA.

È fondamentale comprendere che alcune procedure mantengono questa esenzione se sono svolte per scopi terapeutici.

Ad esempio, gli interventi volti a correggere inestetismi congeniti o a trattare gravi patologie o incidenti rientrano in questa categoria.

Tuttavia, è necessario che tali finalità terapeutiche siano documentate tramite un'attestazione medica.

Questo documento, rilasciato da un professionista sanitario, gioca un ruolo cruciale nel dimostrare la necessità terapeutica della procedura, garantendo così l'esenzione della prestazione dall'IVA.

Inoltre, i professionisti devono assicurarsi di conservare in modo appropriato le attestazioni mediche per ogni prestazione qualificante, al fine di evitare possibili controversie fiscali.

Valutazione medica e riservatezza

È importante sottolineare che la distinzione tra prestazioni estetiche e terapeutiche può essere fatta solo attraverso una valutazione medica approfondita.

Solo un professionista qualificato è in grado di determinare se una procedura è necessaria per motivi estetici o terapeutici.

La valutazione medica e tutti i dati relativi alle prestazioni devono essere trattati e conservati con la massima discrezione e sicurezza, in conformità con le leggi sulla privacy e la protezione dei dati.

Conclusione

In sintesi, con i cambiamenti normativi di fine 2023, è fondamentale per i professionisti del settore sanitario, in particolare per i medici e chirurghi estetici, comprendere e adattarsi alle nuove regolamentazioni in materia di IVA per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

Questo garantirà non solo il rispetto delle leggi vigenti ma anche una gestione finanziaria più efficace e trasparente.

In caso di dubbio, è sempre bene consultare il proprio commercialista.

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